ESAMI PRELIMINARI
Il candidato esterno all’Esame di Stato
L’esame preliminare appartiene invece al procedimento di ammissione
del candidato esterno all’Esame di Stato.
L’articolo 14 del decreto legislativo 62/2017 prevede che il candidato esterno
che non possiede la promozione all’ultima classe debba superare un esame
preliminare sulle materie degli anni per i quali non possiede promozione
o idoneità alla classe successiva e sulle materie dell’ultimo anno.
Anche il candidato già in possesso dell’idoneità o della promozione all’ultimo
anno, ma che non abbia frequentato tale anno o non abbia titolo per essere
scrutinato per l’ammissione, sostiene l’esame preliminare sulle materie
previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
ESITO DELLE PROVE
Almeno 6/10 in ciascuna prova
Il candidato è ammesso all’Esame di Stato se consegue il punteggio minimo
previsto in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
Gli esami preliminari sono sostenuti presso l’istituzione scolastica,
statale o paritaria, alla quale il candidato esterno è stato assegnato
secondo la procedura prevista per l’Esame di Stato.
Per la gestione dell’intero procedimento consulta anche la guida dedicata agli
Esami di Stato nelle scuole paritarie
.