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Candidati esterni che devono accedere a una classe successiva alla prima e, nei casi previsti, studenti che hanno cessato la frequenza o interni che aspirano a una classe ulteriore.
Servono a verificare la preparazione necessaria per accedere a una classe successiva quando non si possiede la relativa promozione o idoneità. La prima verifica riguarda sempre la carriera scolastica reale.
Gli esami di idoneità nella secondaria di secondo grado non sono una scorciatoia amministrativa. Servono ad accertare la preparazione sulle discipline dell’anno o degli anni per i quali il candidato non possiede promozione o idoneità. Il D.M. 218/2025 ha inoltre introdotto un limite: nello stesso anno scolastico l’idoneità può riguardare non più di due anni di corso successivi a quello per il quale si è già ottenuta l’ammissione tramite scrutinio finale.
Prima di organizzare gli esami di idoneità è necessario ricostruire il percorso scolastico del candidato. La classe già superata, l’indirizzo di studi frequentato e la classe alla quale si vuole accedere permettono di individuare le annualità da verificare e le relative discipline. Non esiste quindi un programma identico per tutti: le prove vengono definite sulla base della situazione scolastica documentata e del piano di studi di riferimento.
Candidati esterni che devono accedere a una classe successiva alla prima e, nei casi previsti, studenti che hanno cessato la frequenza o interni che aspirano a una classe ulteriore.
La verifica riguarda le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni non coperti da promozione o idoneità, con eventuali differenze legate all’indirizzo frequentato.
La normativa vigente limita a due gli anni di corso che possono essere oggetto di idoneità nello stesso anno scolastico, alle condizioni previste dal decreto.
La commissione deve sapere quale annualità è già coperta da promozione o idoneità, quale classe si vuole raggiungere e quali discipline devono essere accertate.
Classe ammessa, indirizzo frequentato e annualità da verificare determinano il perimetro dell’esame.
Il limite normativo va letto insieme alla classe per la quale il candidato possiede già l’ammissione, ai requisiti personali e al percorso scolastico documentato. Per questo una valutazione seria parte dai documenti, non da una promessa sui tempi.
No. Due anni è il limite massimo previsto nello stesso anno scolastico; la possibilità concreta dipende dalla classe di ammissione già posseduta e dagli altri requisiti applicabili.
Le prove devono accertare la preparazione nelle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni interessati, tenendo conto anche delle eventuali discipline non coincidenti con il percorso già seguito.
No. Nel cambio di indirizzo possono entrare in gioco gli esami integrativi; l’idoneità riguarda invece l’accesso a una classe successiva in assenza della relativa promozione o idoneità.
Partiamo dall’ultima classe superata, dall’indirizzo e dalla documentazione scolastica disponibile.
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